Sportello online > Sportello prestiti - estinzione anticipata
In caso di estinzione anticipata di un finanziamento, i consumatori hanno diritto al rimborso di ogni costo sostenuto per il periodo residuo del prestito. E' questo il principio che si ricava dalla Sentenza n. 383 dell’11 settembre 2019 “Lexitor”, con cui la Corte di giustizia europea ha ritenuto che la direttiva 2008/48/CE che regola i prestiti ai consumatori (contratti con cessione del quinto dello stipendio o della pensione, delegazione di pagamento, prestiti personali o finalizzati all’acquisto di beni e servizi), in caso di estinzione anticipata dei finanziamenti, imponga una riduzione di tutti i costi.
Tutti i consumatori che hanno stipulato un finanziamento e si siano avvalsi della facoltà di estinguerlo anticipatamente hanno diritto alla riduzione non soltanto dei costi connessi alla durata del contratto (ad esempio, gli interessi e i costi assicurativi), ma anche di tutti gli altri costi (spese di istruttoria e commissioni di intermediazione) in proporzione alla durata residua del prestito.